Le immagini postate su facebook sono sempre e comunque di proprietà del soggetto, pubblicare foto prese da Facebook costituisce dunque un abuso e un reato anche se le immagini sono postate nella modalità di visibilità possibile a tutti sulla piattaforma di social network denominata appunto Facebook.
Il fatto che siano raggiungibili non comporta nella maniera più assoluta la cessione di alcun diritto di utilizzo e riproduzione.
Le immagini rimangono nella proprietà dell’utente che ha realizzato le medesime.
A stabilire inequivocabilmente ciò è stata un sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che ha dunque convalidato quanto richiesto dal proprietario e autore di alcune immagini catturate in digitale.
Il soggetto in questione è riuscito a ricevere in questa maniera un risarcimento economico da un quotidiano che aveva deciso di pubblicare foto prese da Facebook sulle sue pagine senza nessun permesso da parte dell’autore.
L’argomentazione dei giudici a sostegno del loro giudizio è che la possibilità di utilizzo delle immagini pubblicate dagli utenti nella modalità tecnicamente “pubblica”, «non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook».
Il tribunale ha riconosciuto al soggetto che ha chiesto il riconoscimento dei propri diritti la risarcibilità dal punto di vista economico e morale, proprio perché mancava ogni tipo di indicazione circa la paternità e la provenienza delle foto.
La motivazione a sostegno della condanna del quotidiano è dunque proprio l’utilizzo dello “scatto” senza alcun permesso dell’autore e senza alcuna scritta che richiamasse il suo nome, cosa dunque indispensabile per pubblicare foto prese da Facebook.
Il caso specifico è scaturito dalla stampa di alcune immagini nella pagine personale del social network Facebook di un giovane artista scattate dal medesimo durante una serata in un locale della Capitale.
Nei giorni successivi gli scatti erano poi stati ripresi, senza che l’autore fosse stato interpellato oppure avesse dato una autorizzazione preventiva, a lato di un articolo giornalistico sul tema dei giovani e delle loro frequentazioni di locali di svago notturni.
Dopo la prima edizione, le foto venivano rilanciate in diversi programmi televisivi su e alcuni network televisivi nazionali che continuavano a pubblicare foto prese da Facebook appartenenti al giovane fotografo.
Il magistrato nella sentenza ha sottolineato che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook costituisce «presunzione grave, precisa e concordante» della titolarità dei diritti fotografici in capo alla persona fisica titolare delle pagine nelle quali sono pubblicate. Ciò detto il magistrato, esaminate le condizioni di licenza di Facebook, ha stabilito che «la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione ‘pubblica’ sul social network non costituisce licenza indiscriminata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque altra entità che accede alla pagina Facebook».
Al contrario, la libertà di utilizzo «riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti sempre da diritti di proprietà intellettuale». I contenuti si intendono come prove d’autore uniche e ascrivibili al titolare medesimo della pagina, quindi non asportabili oppure utilizzabili.