equitalia non può pignorare la prima casa

equitalia non può pignorare la prima casa

 

La Corte di Cassazione ha sentenziato sul pignoramento prima casa: non è praticabile, quindi la prima abitazione in cui una persona risiede è sacra e intoccabile, non può essere pignorata a fronte del mancato pagamento di debiti con l’erario.

La legge fa parte di un pacchetto che riguarda il pignoramento prima casa a tutela dei diritti del cittadino.

Fino a poco tempo fa Equitalia aveva la possibilità di procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili del contribuente se il cumulo totale del debito superava i ventimila Euro.

L’unica possibilità che il debitore aveva per salvare l’abitazione dalla vendita giudiziaria era la possibilità di spalmare il debito in settantadue rate.

Però, affinché il pignoramento prima casa sia inattuabile devono ricorrere una serie precisa di condizioni e tutte contemporaneamente: la casa oggetto di tentativo di ipoteca  da parte di Equitalia deve essere l’unica posseduta dal contribuente e di conseguenza quella nella quale ha residenza anagrafica e nella quale vive, deve avere destinazione catastale esclusivamente abitativa, infine non deve rientrare tra quelle classificate come A8 oppure A9 (ville di lusso oppure castelli).

Se il debitore è in possesso di tutte queste condizioni, allora Equitalia o gli enti incaricati del recupero crediti non potranno procedere al pignoramento e al conseguente esproprio, ma il debito non viene cancellato e neanche dichiarato estinto.

Anche la soglia del debito che deve essere regolarmente iscritto a ruolo per procedere al pignoramento prima casa nel caso in cui non ricorrano invece le condizioni suddette è stato innalzato: deve raggiungere la somma di centoventimila Euro.

È doveroso precisare che, comunque, rimane salvo il diritto da parte dell’ente di iscrivere una ipoteca sulla casa a garanzia del debito.

Equitalia, dunque, potrà procedere ad iscrivere regolare ipoteca anche sugli immobili adibiti a prima casa purché il debito del contribuente superiori i 20 mila euro e l’agenzia abbia provveduto alla regolare comunicazione del preavviso al contribuente almeno trenta giorni prima dell’iscrizione a ruolo.

Rimane salvo anche il diritto da parte del contribuente di un momento dialettico nel quale presentare al Fisco l’esposizione delle motivazioni che hanno portato alla generazione del debito.

Rimangono validi tutti gli altri vizi di forma che rendono illegittima e nulla l’iscrizione dell’ipoteca: il difetto di motivazione nel caso in cui il provvedimento di iscrizione non indichi chiaramente la somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca, l’errata individuazione catastale del bene o delle generalità del proprietario.

L’impignorabilità della prima casa è una peculiarità che riguarda esclusivamente il debito tra il cittadino e il fisco.

Rimane infatti invariata la possibilità che che la prima casa possa essere pignorata da altri soggetti creditori, soprattutto le banche ma anche i privati quando si è debitori di somme piuttosto rilevanti, in particolare in caso di insolvenza di mutui ipotecari o di prestiti.

 

CategorySentenze

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