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riduzione del pignoramento

 

Premesso che il creditore ha la facoltà di chiedere il pignoramento di beni del debitore che eccedono il valore del credito che si reclama dal debitore, la legge per evitare che tale prassi posa divenire un abuso, istituisce lo strumento della “riduzione del pignoramento“.

In questo caso è il creditore che deve fare richiesta al giudice qualora sospetti che la somma richiesta dal creditore superi il valore sommando anche gli interessi di mora e le spese legali.

La riduzione del pignoramento, per precisa disposizione del legislatore in verità può scattare sia su richiesta specifica di parte che d’ufficio, se il giudice dell’esecuzione individua una evidente e palese sproporzione tra i beni pignorati e l’importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni oggetto di pignoramento (come da analisi risultante dalla valutazione dell’ufficiale giudiziario, dalla perizia di stima dell’esperto, da visure catastali e da lettura dei documenti del patrimonio se trattasi di un’azienda).

Il giudice dell’esecuzione, previa audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, provvede con ordinanza, di accoglimento o rigetto alla riduzione del pignoramento, impugnabile con le formule del codice civile.

Secondo l’orientamento recente della giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento, escludendo dall’esecuzione i beni che superano in valore il credito, può anche pronunciarsi sulla condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, in caso di eccesso nell’utilizzo del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave.

L’abuso dei mezzi di espropriazione, infatti, è fattispecie completamente diversa dalla facoltà attribuita al creditore di azionare il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, sino al completo soddisfacimento del proprio credito.

Conditio sine qua non dal punto di vista formale perchè possa essere accolta l’istanza di riduzione del pignoramento è che i beni soggetti a esecuzione siano in quantità superiore al numero di uno o che si tratti di un bene divisibile in più parti.

Estrema ratio può essere richiesta anche la conversione del pignoramento: il debitore puo’ chiedere di sostituire ai beni o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai crediti intervenuti fino a quel momento.

Questo istituto giuridico rappresenta solo uno degli strumenti di difesa posti a favore dei debitori esecutati, i quali spesso ignari e non consapevoli delle proprie possibilità di difesa cadono nelle grinfie di creditori senza remore o delle loro azioni indiscriminate.

Vista la complessità della materia e la difficoltà di avere una interpretazione univoca di alcune norme che regolano la il procedimento, è consigliabile l’affidamento di tale procedimento a un legale di fiducia oppure a un’agenzia che abbia familiarità ed esperienza nella materia.

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