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legge 68/99

 

La Legge n. 68 del 12.3.1999 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333) promuove l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso quello che viene definito un collocamento mirato.

La legge 68/99 permette a datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che quindi devono rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori con disabilità, di accedere a una serie di agevolazioni economiche.

Tali benefici possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della contribuzione dovuta al lavoratore disabile da parte del datore di lavoro.

 

Legge 68/99: chi può beneficiarne

 
Le persone che rientrano nelle cosiddette categorie protette e che quindi hanno diritto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99 sono:

  • Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, tali da comportare una sostanziale riduzione della capacità lavorativa, superiore al 45%;
  • Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • I non vedenti o i sordomuti;
  • Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni;
  • Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani;
  • Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari.

 

Legge 68/99: diritti e quote di assunzione

 
Le persone disabili disoccupate devono iscriversi in apposite liste di collocamento per accedere ai benefici previsti dalla legge.

I datori di lavoro sia pubblici che privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro alle persone che, in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, subiscano una disabilità nel periodo successivo all’assunzione.

Esistono quote di assunzione di lavoratori disabili diverse a seconda del numero dei dipendenti presenti in azienda.

Vediamone alcune:

  • 1 lavoratore disabile per aziende con più di 15 dipendenti;
  • 2 lavoratori disabili per aziende con più di 35 dipendenti;
  • 7% di lavoratori occupati per aziende con più di 50 dipendenti;
  • 1% degli altri soggetti previsti dalla legge 68/99 (vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) per aziende con più di 50 dipendenti.

L’obbligo di assunzione di una quota di personale disabile è sospeso in caso di:

  • Imprese in ristrutturazione che abbiano fatto richiesta di integrazione salariale;
  • Imprese in dichiarata situazione di fallimento;
  • imprese con contratti di solidarietà;
  • imprese in mobilità, per tutta la durata della stessa.

Al lavoratore disabile assunto con collocamento mirato in base alla legge 68/99, si applica lo stesso trattamento economico e normativo di tutti gli altri dipendenti.

Il licenziamento di un dipendente disabile per riduzione del personale o giustificato motivo oggetto, può essere ritenuto nullo laddove il numero dei lavoratori disabili occupati in azienda sia inferiore alla quota prevista dalla legge.

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