L’assegno mensile di assistenza è in primis una prestazione economica, erogata in funzione di una domanda precisa, in favore di soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale compresa tra il 74% e il 99% come percentuale di invalidità.
Poiché l’assegno mensile di assistenza è una prestazione assistenziale concessa soltanto a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per ottenere tale diritto è necessario possedere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge di riferimento.
Questo assegno mensile spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalle legge statale vigente.
Ecco i requisiti necessari per ottenere l’assegno:
- Riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- Uno stato di bisogno economico;
- Età compresa tra il 18° al 65° anno di età (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- La cittadinanza italiana;
- L’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- Titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Non svolgimento di alcuna attività lavorativa, salvo casi eccezionalmente particolari;
- Residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
Importante sottolineare che l’assegno mensile di assistenza è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.
L’interessato dunque potrà optare per il trattamento economico più favorevole.
La rinuncia all’uno o all’altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l’INPS; invece, per quanto riguarda i titolari di rendita Inail, tale facoltà di opzione non comporta nessuna rinuncia al diritto, ma soltanto una sospensione dell’erogazione della prestazione.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta successivamente alla concessione dell’assegno mensile di assistenza, l’invalido ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dal riconoscimento della prestazione l’ente concedente.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, invece, è necessario recarsi prima dal proprio medico di base e richiedere il rilascio di un certificato medico introduttivo.
Una volta ottenuto questo certificato, in cui il codice identificativo va obbligatoriamente allegato, si può procedere a presentare la domanda che dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web, collegandosi al sito INPS muniti di codice fiscale e pin per entrare nel pannello privato;
- O, eventualmente, rivolgersi a patronati o avvocati del settore specializzati in previdenza.
Il pagamento di tale prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, se ovviamente risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti (sia essi sanitari che amministrativi).
Assegno mensile di assistenza: importo e mensilità
L’assegno spetta dunque a chi non si supera il limite personale di reddito stabilito annualmente (per l’anno 2015 non si deve superare la somma di euro 4.805,19).
Tale assegno non è più subordinato all’obbligo d’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando, però, la facoltà per il soggetto di iscriversi in qualunque caso.
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità e per l’anno 2015 l’importo mensile è pari ad euro 279,75.
Per la prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via totalmente presuntiva.
Invece, per gli anni successivi, verranno considerati (per le pensioni) i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti nei precedenti anni.
In condizioni particolari di reddito, la misura dell’assegno può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalle legge (c.d. maggiorazione).
Qualora il soggetto avesse compiuto il sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, l’assegno mensile di assistenza verrà sostituito dall’assegno sociale.