indennizzo diretto

indennizzo diretto

 

Il Decreto Bersani entrato in vigore nel febbraio del 2007 ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda l’infortunistica stradale e i sinistri, in particolare ciò che concerne l’assicurazione.

L’innovazione riguarda l’indennizzo diretto o risarcimento diretto: questo prevede che se si rimane coinvolti in un incidente stradale, che abbia provocato dei danni al proprio veicolo o alle persone trasportate, non essendone responsabile o essendolo solo in parte, è possibile chiedere il rimborso direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella della controparte, che ha causato il sinistro.

 

Quando è applicabile

 
E’ possibile usufruire dell’indennizzo diretto in alcune condizioni qui riportate:

  • L’incidente deve essere avvenuto solo tra due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, nella Repubblica di san Marino o nello Stato del Vaticano;
  • Per il risarcimento i danni fisici riportati dal conducente nell’incidente stradale non devono superare il 9% di invalidità;
  • I danni fisici a terzi possono essere anche lesioni gravi, che superano il 9% di invalidità.

 

Quando non è applicabile

 
Non è possibile richiedere l’indennizzo diretto nei casi in cui:

  • L’incidente avviene fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano;
  • La controparte risiede all’estero;
  • Sono coinvolti più di due veicoli;
  • Il conducente ha riportato dei danni gravi, superiori al 9% di invalidità permanente; in questo caso è comunque possibile chiedere il risarcimento diretto per i danni al veicolo e alle cose;
  • L’incidente coinvolge un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D. P. R. del 6 marzo 2006.

 

Modalità di richiesta

 
Per l’indennizzo diretto è necessario fare una richiesta da presentare unitamente alla denuncia e al Modulo Blu alla compagnia assicurativa; la richiesta può essere presentata a mano, tramite raccomandata a.r, via fax o tramite posta elettronica; naturalmente è di fondamentale importanza che la domanda sia completata in tutte le sue parti.

Per la tempistica è importante specificare che, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento, l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:

  • Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per quanto riguarda il danno al veicolo e alle cose (tempo ridotto a 30 giorni se entrambi i conducenti hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole).
  • Per i danni alle persone entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Una volta che l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve avvenire entro un limite massimo di 15 giorni; nel caso in cui la richiesta risulti incompleta la compagnia assicurativa entro 30 giorni può richiedere l’integrazione.

In caso questo non avvenga la compagnia deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno per spiegare le ragioni dell’esclusione.

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