Cos’è
Il Diritto italiano definisce il danno biologico come la lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrità psicofisica della persona; la lesione può essere permanente o temporanea, andando però a compromettere le attività vitali del soggetto; la lesione può avvenire a seguito di un sinistro stradale o di un incidente sul lavoro.
Per il calcolo del danno biologico bisogna tener conto che si tratta di un danno non patrimoniale, ma lede un diritto garantito, ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile.
Valutazione del danno
Bisogna innanzi tutto capire, tramite una perizia del medico legale, se dal danno è scaturita:
- Invalidità temporanea;
- Invalidità permanente.
Per il calcolo del danno biologico che ha causato un’invalidità permanente si fa riferimento al punteggio percentuale dell’invalidità e l’indennizzo viene calcolato in base a delle tabelle che prevedono una somma di denaro in base a:
- Giorni di invalidità temporanea;
- Ogni punto percentuale di invalidità (che varia in base all’età).
Ma come si fa il calcolo del danno biologico e il relativo risarcimento?
E’ di fondamentale importanza il grado di menomazione, dal quale dipende l’indennizzo; questi sono i valori di riferimento:
- Inferiore al 6%: nessun risarcimento;
- Dal 6% al 15%: risarcimento del danno biologico in capitale (nessuno invece per le conseguenze patrimoniali);
- Dal 16% al 100%: una rendita diretta composta da un risarcimento del danno biologico in rendita e da un’altra quota di rendita, relativa alle conseguenze patrimoniali.
Dopo aver stabilito il grado percentuale dell’invalidità per il calcolo del danno biologico è necessario considerare, per capire l’entità dell’indennizzo:
- Tabella delle menomazioni: oltre al danno biologico “tradizionale” per infortunio sul lavoro e/o malattia professionale la tabella aggiornata col Decreto legislativo 38/2000 comprende il danno estetico e quello all’apparato riproduttivo;
- Tabella dell’indennizzo: questa presenta una serie di caratteristiche; non considera il reddito perché la menomazione causa le stesse conseguenze a tutti gli essere umani, indipendentemente da questo; è variabile in base all’età e al sesso (tiene conto della maggiore longevità delle donne), mentre è uguale per i settori dell’industria e dell’agricoltura.
La tabella segue questi criteri:
– inferiore al 6%: è prevista la franchigia;
– dal 6% al 15%: il risarcimento è in capitale e in funzione dell’età, del grado di menomazione e del sesso;
– dal 16% al 100%: risarcimento in rendita in funzione del grado di menomazione.
Inoltre la tabella dei coefficienti consente di valutare un’ulteriore quota di risarcimento sotto forma di rendita, che è relativa alle conseguenze patrimoniali presunte, sulla base dei gradi di menomazioni pari o superiori al 16%; il coefficiente viene applicato alla retribuzione dell’infortunato effettivamente percepita entro determinati parametri.