Quando avviene la separazione tra i coniugi, qualora ricorrano determinati presupposti, il Giudice provvede a determinare l’assegno di mantenimento (che può anche essere emesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi).
L’assegno di mantenimento non è altro che una forma di contribuzione consistente, cioè il versamento di una somma di denaro da parte di un coniuge verso l’altro o verso i figli (se presenti), per l’adempimento all’obbligo di assistenza materiale.
Fino a qui tutto chiaro; il dubbio che spesso assale chi si trova a dover pagare o ricevere il denaro è: chi paga le tasse sull’assegno di mantenimento?
Innanzi tutto andiamo a vedere i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento.
Dal matrimonio nasce l’obbligo all’assistenza materiale, la quale non si estingue con la separazione e neanche si sospende durante la causa; questo obbligo si concretizza poi con la corresponsione dell’assegno di mantenimento, a patto che sussistano delle condizioni:
- Dal coniuge richiedente deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione;
- Non deve essere addebitata la separazione al coniuge che richiede l’assegno;
- Il richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
- Il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.
Per capire quali sono, e chi paga le tasse sull’assegno di mantenimento è necessario fare una prima grande distinzione: assegno a favore del coniuge e assegno a favore dei figli.
La regola generale
Partiamo dall’articolo 10 del Tuir (Testo unico delle Imposte sui Redditi), che inserisce fra gli oneri deducibili anche “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da procedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Per chiarire, con “onere deducibile” si intende quello che più comunemente si definisce “spesa scaricabile dalle tasse”, cioè un esborso che va sottratto dal reddito, prima di calcolare l’Irpef (imposta sui redditi delle persone fisiche); quindi questo concorre a ridurre la base imponibile, andando a sottrarre del reddito prodotto dall’imposizione fiscale.
Assegno di mantenimento al coniuge
Per quanto riguarda le tasse sull’assegno di mantenimento viene specificato che il coniuge che paga l’assegno non paga le imposte sulla somma che versa all’altro, non traendone alcun beneficio; chi invece ne trae è l’altro coniuge che riceve la somma (solitamente la moglie o ex moglie), che quindi deve dichiarare le somme percepite e pagare la relativa imposta.
Quindi chi gode del reddito paga l’imposta? Sì ma con un’eccezione.
Assegno di mantenimento ai figli
In misura proporzionale al proprio reddito ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli: questi sono i grandi esclusi dalla deducibilità.
Quando il genitore versa l’assegno di mantenimento al figlio, infatti, si applica il principio generale secondo il quale la quota di assegno di contribuisce a costituire la base imponibile del reddito del genitore obbligato, che quindi paga le tasse sull’assegno di mantenimento da lui versato.