differenze tra divorzio consensuale e giudiziale

 

Per divorzio si intente l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei diritti civili che ne derivano.

Questo non va confuso con l’annullamento, che invece dichiara il matrimonio nullo, come se non fosse stato mai contratto dalla coppia.

Sul divorzio le leggi variano a seconda del paese, ma nella maggior parte di questi richiede l’intervento di un Tribunale; in Italia la procedura di divorzio può essere avviata in sei casi distinti tra i quali troviamo la separazione consensuale e la separazione giudiziale, da non confondere con il divorzio consensuale e giudiziale.

Ma quali sono le differenze tra divorzio consensuale e giudiziale?

Andiamo con ordine partendo dalla separazione che precede il divorzio: la separazione è l’atto con cui vengono sospesi gli effetti del matrimonio, che quindi non viene inteso ancora come finito.

La legge italiana ha disposto un certo tempo che deve trascorrere tra separazione e divorzio, nella speranza di una riconciliazione tra i coniugi (i tempi si sono notevolmente ridotti con la legge sul Divorzio Breve del 2015).

La separazione può essere consensuale e giudiziale; le due presentano in linea di massima le stesse differenze tra divorzio consensuale e giudiziale.

Separazione consensuale: marito e moglie decidono di comune accordo di separarsi e quindi si avvia un procedimento nel quale non c’è conflittualità per le decisioni da prendere (affidamento dei figli, mantenimento ecc.)

Separazione giudiziale: è il procedimento che viene avviato da solo uno dei coniugi o da entrambi in maniera autonoma, chiedendo al Tribunale di pronunciare la sentenza per la separazione, e solitamente i coniugi non sono d’accordo su come regolare i loro rapporti, sui figli, il mantenimento ecc.

Se la coppia non si riconcilia gli ex coniugi potranno tornare allo stato civile libero con l’ottenimento del divorzio; anche in questo caso si parla di differenze tra divorzio consensuale e giudiziale.

Divorzio consensuale: i coniugi separati possono fanno la domanda di divorzio di comune accordo, chiedendo lo scioglimento e la cessazione dei diritti civili del matrimonio, indicando in maniera dettagliata le condizioni che riguardano la prole e i rapporti economici, sui quali quindi si trovano in accordo.

In questo caso è possibile avere l’assistenza di un legale unico; in udienza il Giudice dopo aver sentito i coniugi e dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme, e valutata la rispondenza delle condizioni proposte, emetterà la sentenza di divorzio, ordinando l’annotazione nei registri dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio.

Il procedimento è reso sicuramente più snello e rapido grazie alla consensualità.

Divorzio giudiziale: le differenze tra divorzio consensuale e giudiziale sono diverse.

In questo caso infatti non c’è un accordo tra i coniugi che devono rivolgersi a un legale che provvederà a presentare ricorso con tanto di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per i quali si richiede il divorzio e l’indicazione circa eventuali figli.

I coniugi vengono ascoltati dal Giudice prima separatamente e poi insieme nel tentativo di conciliarli; se non dovesse riuscirci dovrà adottare dei provvedimenti urgenti, per poi aprire una causa civile.

Il divorzio giudiziale si conclude con la sentenza che deve precisare tutte le condizioni.

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