differenze tra affidamento esclusivo e condiviso

differenze tra affidamento esclusivo e condiviso

 

In caso di separazione tra coniugi diventa di fondamentale importanza risolvere la questione dell’affidamento della prole nei casi in cui la coppia che si separa abbia avuto dei figli.

Un tema molto scottante, che è stato del tutto rivoluzionato in ambito giuridico dalla Legge n. 54 del 2006: questa riforma ha modificato l’affidamento ribadendo in modo chiaro il concetto della bigenitorialità, intendendola come diritto dei figli a poter portare avanti un rapporto completo, nonché stabile, con entrambi i genitori anche nella fase di separazione o dopo il divorzio.

Questa legge ha rivoluzionato la questione degli affidi perché prima si applicava solitamente l’affidamento esclusivo (quasi sempre alla madre).

Ma quali sono differenze tra affidamento esclusivo e condiviso?

 

Affidamento esclusivo

 
Dopo la legge del 2006 devono presentarsi determinati presupposti per l’affidamento esclusivo a uno dei genitori, quando cioè il Giudice decide di affidare il minore sotto la tutela di uno solo dei coniugi escludendo l’altro.

Le differenze tra affidamento esclusivo e condiviso riguardano proprio il coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita e nelle decisioni che riguardano i bambini.

Nonostante sia stata ribadita l’importanza della bigenitorialità l’affidamento esclusivo è ancora una possibilità concreta in determinate occasioni nelle quali è necessario provare come l’esercizio congiunto della potestà genitoriale possa rappresentare un pericolo per il minore; ecco i 4 presupposti per una richiesta di affidamento esclusivo:

  • Disinteresse verso il figlio;
  • Critiche all’ex coniuge;
  • Abuso o violenza;
  • Affidamento a terzi.

Anche in questo caso comunque le decisioni più importanti sono prese di comune accordo tra i genitori (in caso di disaccordo ci si rivolge al Giudice), mentre per le decisioni di normale amministrazione può intervenire anche solo il genitore affidatario.

Viene regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario (periodi di vacanza, week end e così via) e i tempi e le modalità di visita vengono normalmente decisi di comune accordo tra i genitori nell’interesse dei figli.

 

Affidamento condiviso

 
Le differenze tra affidamento esclusivo e condiviso sono diverse.

Quello condiviso è sicuramente preferibile perché comporta l’esercizio della podestà da parte di entrambi i genitori, che possono quindi partecipare a tutti i livelli alla vita e alla crescita del bambino, collaborando per portare avanti un giusto progetto educativo, anche se sono previsti momenti di alternanza per la permanenza dall’uno o l’altro genitore.

Le differenze tra affidamento esclusivo e condiviso riguardano le modalità di visita e i tempi con cui stare insieme, che sono determinati in piena libertà dagli ex coniugi.

Anche le decisioni devono essere prese di comune accordo, sia quelle importanti che quelle di normale amministrazione.

Con la legislazione del 2006 l’affidamento congiunto può essere escluso solo in circostanze gravi, come ad esempio il rifiuto da parte del minore a frequentare uno dei genitori.

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