I maggiorenni di età e i minorenni (nell’ultimo anno della loro minore età), che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, che siano prima individuati dalla legge, sono da essa tutelati tramite l’interdizione.
Ma cos’è l’interdizione?
L’interdizione giudiziale è necessaria per privare queste persone della capacità di compiere atti suscettibili di avere rilievo giuridico e potenzialmente lesivi dei loro interessi.
Cos’è l’interdizione
L’interdizione non è quindi altro che uno strumento di protezione (non disonorevole come si considerava in passato) incisivo che vuole provare della capacità di agire soggetti in condizioni psicofisiche considerate tali da renderli incapaci di poter provvedere ai propri interessi.
Per capire cos’è l’interdizione è quindi necessario spiegare che la capacità di agire è quella che si acquisisce con la maggiore età, e che permette di compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica; atti quindi molto importanti che possono avere delle ripercussioni gravi.
A chi si rivolge
Il Tribunale si occupa di pronunciare la sentenza di interdizione nei confronti dei soggetti che abbiano determinate caratteristiche in modo congiunto:
- Infermità di mente: una malattia grave al punto che impedisce al soggetto di esprimere liberamente e consapevolmente la propria volontà;
- Abitualità dell’infermità: una malattia irreversibile e/o incurabile;
- Incapacità a provvedere ai propri interessi, sia economici che extrapatrimoniali;
- Necessità di un’adeguata protezione.
E’ importante tener presente che l’interdizione è uno strumento residuale rispetto all’amministrazione di sostegno (uno strumento di protezione in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia con la quale gli si affianca un “amministratore” cui è affidata la cura dei suoi interessi); si ricorre quindi all’interdizione qualora questa non sia idonea e/o sufficiente.
Chi attiva il processo
Ora che abbiamo spiegato cos’è l’interdizione andiamo a vedere chi può presentare l’istanza per richiederla:
- Lo stesso interdicendo;
- Il coniuge;
- La persona convivente stabilmente;
- Parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
- Gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
- Il pubblico ministero (magistrato del tribunale).
Il procedimento
La richiesta va fatta al Tribunale della città nel quale ha la residenza o il domicilio la persona da interdire, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Il Presidente del Tribunale deve dar comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, che dopo aver valutato la domanda, la può respingere con decreto; se ciò non avviene il Presidente nomina il giudice istruttore incaricato di istruire la causa, e fissa l’udienza di comparizione per colui che ha presentato domanda, l’interdicendo e per tutti coloro che sono nominati nella domanda.
Durante l’udienza il giudice istruttore:
- Esamina l’interdicendo;
- Ascolta il parere delle altre persone citate;
- Ha la possibilità di chiedere ulteriori informazioni.
Se viene dichiarata l’interdizione il Giudice nomina un tutore, che viene scelto se possibile tra il coniuge, la madre, il padre, il figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrare il suo patrimonio.
L’interdetto si trova in una condizione simile a quella del minore, e qualora venissero meno i presupposti, esso può essere revocato da tale condizione.