In sede di separazione tra i coniugi l’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal Giudice, o che deve essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi; consiste nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.
Ma come si fa il calcolo dell’assegno di mantenimento?
Andiamo con ordine partendo dai presupposti per ottenerlo.
Quando ci si unisce in matrimonio nasce l’obbligo di assistenza materiale che non si estingue con la separazione, neanche durante la causa, e questo obbligo si concretizza con il versamento di un assegno di mantenimento in caso sussistano determinate condizioni:
- Dal coniuge richiedente deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione;
- Non deve essere addebitata la separazione al coniuge che richiede l’assegno;
- Il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
- Il coniuge obbligato al versamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.
Solitamente il versamento è a cadenza mensile e per il calcolo dell’assegno di mantenimento è necessario distinguere due situazioni:
Assegno di mantenimento al coniuge
Spesso è la moglie a non avere i mezzi economici adeguati per conservare il precedente tenore di vita; in questo caso il giudice può obbligare il marito a corrisponderle un assegno, tenendo conto del suo reddito e dei bisogni della moglie.
Se ne ricorrono i presupposti può anche essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, una somma di denaro limitata al sostentamento.
Un esempio per il calcolo dell’assegno di mantenimento può essere il seguente:
Facendo riferimento a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari condizioni valutative come proprietà immobiliari molteplici, depositi o conti correnti, la somma da versare potrebbe essere la seguente:
– con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (da € 300,00 a € 400,00 circa);
– senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (da € 400,00 a € 535,00 circa).
Assegno di mantenimento ai figli
La legge dice che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, quindi in caso di separazione (solitamente il padre) deve provvedere a versare una somma di denaro per i figli.
Per il calcolo dell’assegno di mantenimento il Giudice deve tenere in considerazione diversi fattori.
- Esigenze del figlio attuali;
- Tenore di vita tenuto dal minore durante la convivenza con entrambi i genitori;
- Permanenza presso ciascun genitore;
- Situazione reddituale dei genitori;
- Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
Anche in questo caso facciamo un esempio pratico con un calcolo dell’assegno di mantenimento, ipotizzando un situazione reddituali media (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):
– un figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
– due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
– tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).