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occupazione senza titolo dell’immobile

 

L’occupazione senza titolo dell’immobile è un fenomeno di cui si sente sempre più parlare e che quindi è giusto conoscere meglio e, eventualmente, sapere come affrontare.

Nel caso in cui infatti il proprietario di un immobile venga privato della possibilità del normale godimento dello stesso da parte di un terzo che non ne abbia diritto, il proprietario stesso ha il diritto di dare avvio ad una procedura civile per chiederne la restituzione.

Il proprietario, allegata idonea documentazione e accertato che l’immobile è detenuto da una persona che non ne ha alcun titolo, può dunque richiedere l’intervento del Giudice.

Esistono sostanzialmente tre casi generali di occupazione senza titolo dell’immobile:

  1. il caso in cui un terzo occupi un immobile senza che sia mai esistito a suo favore un contratto di vendita, di locazione, ecc;
  2. il caso in cui esista tra proprietario e terzo un contratto che legittimi la parte a godere dell’immobile, ma venga messa in discussione la validità dello stesso;
  3. il caso in cui esista tra proprietario e terzo un contratto che legittimi la parte a godere dell’immobile, ma questo abbia cessato di produrre i suoi effetti (per esempio un contratto di locazione ormai scaduto).

In tutti questi casi si è comunque di fronte ad un’occupazione senza titolo dell’immobile e quindi il proprietario può procedere alla richiesta di restituzione dello stesso.

 

Come chiedere la restituzione dell’immobile

 
In sede civile il proprietario dell’immobile può agire attraverso azioni petitorie, come l’azione di rivendicazione, all’articolo 918 del codice di procedura civile.

Questa azione è volta a tutelare il legittimo titolare di un bene e lo autorizza ad agire in qualunque tempo, senza alcun termine di decadenza, per richiedere il rimborso dei danni subiti anche nel caso in cui il terzo abbia cessato di godere della cosa.

Il proprietario o chi dispone ad altro titolo dell’immobile, essendone per esempio usufruttuario o locatario, in caso di urgenza, può tutelarsi immediatamente ricorrendo all’articolo 1168 del codice civile e chiedendo l’immediata restituzione dell’immobile.

Sul fronte penale la tutela avviene attraverso denuncia alla Procura della Repubblica competente, nel caso in cui siano ipotizzabili reati come quello di invasione di terreni o edifici, o come il furto e la violazione di domicilio.

Nei casi in cui sia intercorso tra le parti un rapporto di locazione, anche nel caso in cui sia inficiato da un vizio di nullità o annullabilità, sussiste l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti.

È bene ricordare infine che l’occupazione senza titolo dell’immobile, oltre alla richiesta di restituzione della cosa, dà diritto anche a quella di risarcimento del danno patito.

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