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licenziamento collettivo

 

Il licenziamento collettivo è determinato dal numero e dalla collocazione dei lavoratori coinvolti nella decisione di licenziamento: nello specifico si parla di licenziamenti collettivi quando si è in presenza di più di 4 dipendenti licenziati nell’arco di 120 giorni all’interno della stessa provincia.

L’approvazione del Jobs Act, la riforma del lavoro 2015, ha reso operative le nuove norme sul licenziamento collettivo.

È bene ricordare che tali norme si applicano ai neoassunti con i nuovi contratti a tutele crescenti mentre per i lavoratori legati a vecchie forme contrattuali rimangono valide le vecchie normative.

 

Indennizzo in caso di licenziamento collettivo

 
La nuova normativa prevede per i licenziamenti collettivi le stesse modalità di indennizzo dei  licenziamenti individuali:

  • Il diritto di reintegrazione nel posto di lavoro, in vigore nei soli casi siano presenti vizi formali, o nel caso in cui il licenziamento non venga comunicato in forma scritta al dipendente licenziato;
  • in caso di violazione di procedure, un’indennità economica che può andare da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità, proprio come accade nei licenziamenti individuali;

Per tutti i lavoratori già assunti al momento dell’entrata in vigore del decreto attuativo sul contratto a tutele crescenti, si applica la vecchia normativa che prevede la reintegrazione, associata a un’indennità risarcitoria fino a 12 mesi se vengono violati i criteri di scelta e un indennizzo tra i 12 e 24 mesi, se viene messa in atto una procedura sbagliata.

 

La conciliazione facoltativa incentivata

 
Per ridurre i conflitti tra datori di lavoro e dipendenti e per rendere più snella la procedura, senza gravare sul sistema giudiziario italiano, oberato da contenziosi simili, in caso di licenziamento è possibile accedere alla conciliazione facoltativa incentivata.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a pagare una cifra pari ad un mese di retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a diciotto mensilità.

 

Licenziamento collettivo inefficace

 
Il licenziamento collettivo risulta inefficace nel momento in cui viene comunicato solo in forma verbale, senza il supporto della lettera di licenziamento scritta.

L’articolo 2 del d.lgs. n. 23/2015 sanziona questa mancanza con la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti dal licenziamento alla reintegrazione.

Il datore di lavoro è altresì obbligato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali calcolato sulle somme erogate come risarcimento e calcolate sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

 

Licenziamento collettivo illegittimo

 
In caso di licenziamento collettivo illegittimo, invece, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

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