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rumori molesti in condominio

 

I rumori molesti in condominio sono un problema molto diffuso a causa della vita sempre più frenetica e delle attività commerciali e industriali che vengono aperte nelle vicinanze dei palazzi o dei quartieri residenziali.

E’ importante quindi sapere che contro le immissioni rumorose esiste una tutela sia civile che penale, ma è possibile agire anche in sede amministrativa, soprattutto per i casi nei quali è difficile convincere la pubblica amministrazione a intervenire per risolvere il problema.

 

Tutela in sede civile

 
Le norme di riferimento per la tutela in sede civile riguardo i rumori molesti in condominio sono l’art. 844 e 243; il primo pone risalto al diritto del proprietario del fondo di usufruirne come meglio crede, quindi anche di fare rumore, ma ponendo alcune limitazioni: non si può impedire al proprio vicino di fare rumore a meno che questo non superi la soglia di tollerabilità; quindi fino a determinati livelli i rumori vanno sopportati.

Il problema sta nel fatto che i limiti di tollerabilità per i rumori molesti in condominio non sono ben definiti perché il codice stabilisce che debba essere presa in considerazione anche la condizione dei luoghi; di norma è sufficiente poter dimostrare che i rumori abbiano superato di 3 dB i rumori di fondo nelle ore notturne, mentre di giorno i 5dB.

Il secondo comma dell’articolo stabilisce che il Giudice deve tener conto della priorità di un determinato uso (il limite di tollerabilità in una zona industriale è sicuramente più alto rispetto a quello in una zona residenziale).

Le azioni che si possono intraprendere sono:

  • Azione inibitoria: quella diretta a impedire al proprietario del fondo dal quale provengono i rumori di continuare;
  • Azione risarcitoria: facendo riferimento all’articolo 2043 si può chiedere un risarcimento per danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.

 

Tutela in sede penale

 
In sede penale se ne occupa l’articolo 659, al primo comma, che punisce “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”.

Occorre naturalmente la prova che siano stati superati i limiti di tollerabilità per le emissioni sonore a prescindere dal fatto che delle persone siano state realmente disturbate da rumori molesti in condominio.

I rumori devono incidere sulla tranquillità pubblica per essere giudicati penalmente rilevanti ed essere potenzialmente fastidiosi per un numero indeterminato di persone, anche se in concreto solo alcune se ne lamentano.

La durata del rumore molesto in condominio non ha rilevanza giuridica poiché il riposo può essere disturbato anche da un rumore breve ma molto potente.

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