Il D.Lgs. 23/2015, decreto applicativo del cosiddetto “Jobs Act”, presenta il nuovo “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” e modifica le norme che regolano i licenziamenti individuali e collettivi di operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, anche nei casi di conversione del contratto a tempo determinato o dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Tale decreto in sostanza esclude la possibilità di reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro in caso di licenziamento economico, per il quale prevede però un indennizzo.
Il diritto di reintegrazione rimane invece valido nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio e in quello di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Analizziamo ora nello specifico i casi di licenziamento inefficace e le conseguenze di tale atto.
Licenziamento inefficace perché discriminatorio
Un caso di licenziamento inefficace è certamente quello del licenziamento discriminatorio, ovvero quello di un lavoratore licenziato a causa della sua attività sindacale, o per discriminazione di sesso, razza, religione, lingua o schieramento politico.
Il licenziamento discriminatorio è da considerarsi sempre e comunque nullo, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.
In caso di accertata causa discriminatoria, il licenziamento è inefficace e il dipendente deve essere reintegrato al suo posto di lavoro.
Egli può altresì scegliere di non essere reintegrato ma piuttosto risarcito con un’indennità.
Una volta attestato il licenziamento inefficace, il datore di lavoro sarà condannato al risarcimento delle spettanti retribuzioni dal licenziamento all’avvenuta reintegrazione, compresi i contributi assistenziali e previdenziali.
Licenziamento inefficace perché nullo
La stessa situazione si verifica in caso di licenziamento inefficace per mancanza di forma scritta nella comunicazione del licenziamento stesso.
Tale decisione infatti deve essere sempre comunicata al dipendente attraverso lettera di licenziamento in forma scritta, riportante obbligatoriamente le motivazioni alla base del licenziamento.
In questo caso il lavoratore ha diritto alla reintegrazione o a un’indennità sostitutiva, al pagamento di un’indennità risarcitoria e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di riferimento.
Licenziamento inefficace per violazioni formali
Il licenziamento risulta inefficace anche quando effettuato con violazioni formali degli obblighi previsti dalla legge, per esempio quando mancano le motivazioni valide nella lettera di licenziamento o non è stato seguito il giusto iter delle sanzioni disciplinari.
In questi casi il Giudice dichiara comunque estinto il rapporto di lavoro ma condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità.
Licenziamento collettivo inefficace e illegittimo
Si parla di licenziamento collettivo quando un’impresa opera una riduzione significativa del personale in un contesto di crisi, a seguito di una ristrutturazione produttiva oppure in vista della chiusura definitiva dell’azienda.
Il Giudice può ritenere che un licenziamento collettivo sia inefficace perché effettuato in forma verbale e non scritta.
In questo caso è prevista la tutela del lavoratore proprio come nel caso di licenziamento discriminatorio.
Qualora il licenziamento collettivo sia stato effettuato violando i criteri di scelta dei lavoratori, come prescritto dalla legge, il Giudice dichiara estinto il rapporto lavorativo e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità.