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demansionamento

 

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 nell’articolo intitolato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha introdotto una radicale mutazione nella disciplina delle mansioni lavorative.

In base alla nuova legge, il datore di lavoro potrà prevedere un demansionamento, ovvero decidere di affidare ai propri dipendenti, in base alle necessità organizzative interne all’azienda, mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, a condizione che rientrino “nella medesima categoria legale”.

La nuova disciplina sul demansionamento si applica a tutti i lavoratori subordinati assunti sia prima che dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Il Decreto chiarisce come il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni superiori se dalla data di assunzione ne ha assunte di nuove o ancora a mansioni corrispondenti allo stesso livello delle ultime svolte

La stessa disciplina però esprime anche la possibilità che lo stesso dipendente venga assegnato a mansioni di livello contrattuale inferiore nel caso in cui queste nuove mansioni “siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

La legge specifica che tale provvedimento può avvenire solo nei casi di “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore”.

In questo senso il decreto afferma dunque la legittimità del demansionamento di operai, impiegati e quadri e quindi l’assegnazione al livello inferiore purché questo avvenga nell’ambito della stessa categoria.

Il demansionamento e l’affidamento di nuove mansioni, nei casi previsti dalla legge, deve essere seguito da un periodo di formazione obbligatoria, anche se la stessa legge specifica che il mancato adempimento della formazione non determina la nullità dell’atto stesso.

Affinché l’atto di demansionamento risulti valido ed efficacie devono essere soddisfatte due condizioni:

  • che il provvedimento abbia forma scritta, pena la sua nullità;
  • che il lavoratore mantenga lo stesso livello di inquadramento e di trattamento retributivo (fatta eccezione per quegli elementi retributivi connessi a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa precedente).

La stessa norma prevede poi la possibilità di giungere ad accordi individuali, siglati nelle sedi di conciliazione e certificazione protette, di modifica delle mansioni, con conseguente inquadramento inferiore e riduzione della retribuzione.

Tale possibilità è consentita nei casi in cui vi sia interesse reale del lavoratore a mantenere il suo posto di lavoro, ad acquisire una diversa professionalità o migliorare le sue condizioni di vita.

In tal caso il dipendente potrà essere affiancato da un rappresentante dell’associazione sindacale di riferimento oppure essere rappresentato da un consulente del lavoro o da un avvocato.

Altre ipotesi di assegnazione a mansioni legate a un livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi o aziendali.

Nel caso invece di passaggio a mansioni di livello superiore, l’assegnazione stessa si considera definitiva dopo sei mesi continuativi di lavoro in quella specifica mansione o in base al termine stabilito dalla contrattazione collettiva.

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