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omicidio stradale

 

A giugno 2015 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il disegno di legge che nel codice penale il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Vediamo cosa cambia in caso di incidente mortale causato da persone in stato di ebbrezza, sotto effetto di alcool o che procedono a velocità o con modalità contrarie a quanto previsto dalla legge.

 

Reato di omicidio stradale

 
La svolta più importante sul piano legislativo è sicuramente rappresentata dall’introduzione del reato di omicidio stradale.

Sono infatti state apportate delle modifiche all’articolo 589 del codice penale, riguardante l’omicidio colposo.

Esse prevedono il carcere da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droga.

Se il conducente esercita attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena, ma a partire da un tasso alcolemico minore, pari a 0,8 grammi per litro.

La pena diminuisce tra i sette e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

La proposta prevede la stessa pena anche se il conducente di un mezzo a motore procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o in caso di incidente causato da un’imbarcazione che circola al doppio della velocità permessa o in un’aerea non navigabile.

In caso di omicidio plurimo la pena può arrivare a essere triplicata, ma non può superare i diciotto anni.

Un’ulteriore aggiunta all’articolo per reato di omicidio colposo specifica che in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

 

Lesioni stradali

 
Il disegno di legge di omicidio stradale prevede che chiunque provochi lesioni personali per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, venga punito con la reclusione da due a quattro anni.

Anche in questo caso, se il conducente per professione svolge attività di trasporto di cose o persone la pena rimane la stessa ma con tassi alcolemici minori, pari a 0,8 grammi per litro, rispetto allo standard di 1,5 grammi per litro.

La pena viene ridotta tra 9 mesi e 2 anni se il tasso alcolemico del guidatore che provoca l’incidente è compreso tra 0, 8 e 1,5 grammi per litro.

Stessa pena anche per chi circola in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita oppure per chi è alla guida di un’imbarcazione e naviga in aree interdette o procede ad una velocità doppia rispetto a quella consentita.

Nel caso di lesioni personali gravi la pena viene aumentata da un terzo alla metà e fino a due terzi in caso di lesioni gravissime.

In caso di concorso di colpa invece, la pena è diminuita.

Se le lesioni sono plurime, ovvero riguardano più persone la pena viene triplicata, fino a un limite massimo di sette anni.

In caso di fuga infine, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 

Ritiro della patente di guida

 
La revoca della patente di guida o nautica è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni stradali.

In caso di omicidio stradale la revoca della patente può arriva fino a 15 anni, 18 anni in caso di omicidio plurimo e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice stradale.

Se il guidatore che provoca incidente mortale supera il limite di velocità scatta la revoca massima dei 30 anni.

La revoca della patente ha durata inferiore in caso di lesioni stradali; sono previsti infatti 5 anni di revoca base, che possono diventare 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada e 12 se si verifica anche la violazione dei limiti di velocità.

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