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Danni e incidenti nel condominio

 

Il condominio è considerato il custode del fabbricato e quindi per il danno derivato ai condomini o a terzi da parti comuni dell’edificio risponde il condominio, ma non sempre è così semplice e il risarcimento così immediato.

Abbiamo quindi detto che il condominio è sempre responsabile per danni e incidenti avvenuti al suo interno, a meno che questi non siano avvenuti per “casi fortuiti”.

Il problema è che i Giudici non sono tutti d’accordo nel definire il “caso fortuito”, cioè quel danno che si poteva evitare; il danneggiato deve infatti provare che si tratta di una danno che è avvenuto all’interno dell’edificio, e che ha prestato un’adeguata diligenza per evitare l’incidente (se per esempio non si è accorto di un’ampia fossa in pieno giorno per la sua sbadataggine non può chiedere il risarcimento).

Per capire meglio le situazioni è necessario analizzare i diversi casi possibili che si possono verificare.

 

Pavimento, gradini e tappeti

 
Se per esempio avviene una caduta sulla rampa condominiale a causa di una macchia d’olio c’è la responsabilità del condominio?

Il materiale scivoloso potrebbe essere stato lasciato da terzi quindi il Giudice in questo caso ha ritenuto che tale eventualità non poteva essere prevista e non immediatamente risolta dal condominio, che quindi è stato ritenuto non responsabile.

Se invece la caduta avviene per una errata posa in opera del tappeto moquette o dal sollevamento di un lembo non incollato il condominio viene considerato responsabile dell’incidente per una sua mancanza di controllo.

 

Tetto e tegole

 
Alla classica caduta delle tegole dal tetto per mancata manutenzione risponde sempre il condominio; anche se nel caso in cui non fossero passati dieci anni dalla sua costruzione il condominio può rivalersi sul costruttore.

 

Corrimano

 
Può accadere di cadere da una scala priva di corrimano; in un caso il giudice ha ritenuto responsabile il condominio per questa mancanza costringendolo a risarcire il danno provocato.

Se ad esempio si verifica un guasto all’impianto di illuminazione del quale i condomini sono ben a conoscenza, e uno di questi cade per le scale non può chiedere il risarcimento del danno (a differenza degli estranei che invece vi si recano saltuariamente).

Andiamo a vedere quali casi in particolari sono stati definiti fortuiti:

  • Rottura di un collettore condominiale a causa di un temporale imprevisto;
  • Allagamento di un appartamento a causa della pioggia molto intensa, nonostante il condominio abbia provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento dell’acqua.

 

Risarcimento per danni a terzi

 
Quando il condominio è responsabile per danni a terzi i condomini insieme a questo; in tali casi avviene la ripartizione del risarcimento tra i condomini sulla base dei millesimi.

Se l’assicurazione copre il fabbricato il risarcimento riguarderà solo la quota del danno eventualmente non coperta dal massimale previsto nel contratto.

 

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