Un particolare tipo di contratto di mandato regola il rapporto tra amministratore e condominio; sul contratto è specificato che una cattiva conduzione dell’incarico può determinare delle conseguenze negative per l’amministratore.
L’amministratore viene nominato dall’assemblea condominiale e tra di esso e il condominio s’instaura un rapporto di fiducia; tramite il mandato vengono definite le responsabilità dell’amministratore, con le quali s’impegna a svolgere le sue funzioni.
Il Codice civile stabilisce infatti una serie di obblighi ai quali deve attenersi per tutta la durata del suo incarico, pena la revoca del mandato e/o la nascita di una responsabilità risarcitoria, nel caso in cui la sua cattiva condotta provochi dei danni al condominio, ai condomini o a terzi.
Tra le responsabilità dell’amministratore c’è quella di specificare l’importo del proprio compenso, altrimenti la nomina stessa diventa nulla; ogni singolo condomino può rivolgersi direttamente al Giudice civile per ottenere la revoca dell’incarico nei casi in cui vengano riscontrate delle irregolarità, nello specifico le responsabilità dell’amministratore sono:
- Convocare l’assemblea per l’approvazione dei conti;
- Convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore;
- Emettere l’esecuzione di un provvedimento del giudice o dell’autorità; amministrativa;
- Dare esecuzione a una delibera dell’assemblea;
- Aprire il conto corrente condominiale;
- Gestire il patrimonio del condominio in modo tale da non creare il rischio di confusione tra il suo patrimonio o con quello di altri soggetti;
- Effettuare il rendimento dei conti nel termine di 180 giorni dalla chiusura della gestione condominiale;
- Comunicare i propri dati in modo completo;
- Fornire dati aggiornati in merito allo stato dei pagamenti;
- Curare la tenuta dei registri obbligatori;
- Curare il recupero dei crediti e la relativa fase di esecuzione (pignoramento, vendita all’asta e assegnazione delle somme).
La sanzione per l’amministratore revocato prevede che non possa più essere nominato in futuro.
Oltre a queste le responsabilità dell’amministratore sono anche quelle per i danni al condominio.
Prendiamo questo esempio: l’amministratore non esegue la delibera condominiale che impone l’apertura di una polizza assicurativa per i danni contro terzi e la caduta di calcinacci provoca delle lesioni a un passante: il condominio non è coperto dall’assicurazione e l’amministratore dovrà provvedere a rimborsare il condominio e il passante per le somme dovute al risarcimento.
In questo e in casi simili la responsabilità dell’amministratore è da contratto e quindi il condominio dovrà semplicemente dimostrare l’esistenza del danno che è stato causato da una omissione da parte dell’amministratore.
In caso lo ritenga opportuno quest’ultimo può difendersi dimostrando invece il contrario, cioè che ha eseguito in modo corretto il suo incarico e quindi il danno non è imputabile ad una sua omissione.