Sull’eredità la legge parla chiaro: una quota di essa è riservata in favori di alcuni soggetti legati in modo stretto al defunto, principalmente, qualora fossero presenti si parla di coniuge, figli e in alcuni casi i genitori, a cui spettando di diritto delle quote ereditarie, al di là della volontà del defunto.
Anche se viene redatto un testamento una parte dell’eredità è riservata a questi soggetti e si parla di “porzione indisponibile”, una quota che viene prefissata in base ai diversi casi.
Chi decide di fare testamento deve allora tener conto di questo, considerando anche che non è possibile imporre delle condizioni sulla quota dei legittimari (art. 549 cod. civ.) scrivendo ad esempio “lascio la casa a mia figlia a patto che si sposi”.
Ma come si calcolano le quote ereditarie?
Partiamo da quelle che fanno parte della quota indisponibile, quindi obbligatorie.
Legittima a favore dei figli senza coniuge
- Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario.
- Due figli o più: 2/3 del patrimonio ereditario (da diversi in parti uguali fra loro).
La quota di legittima a favore del coniuge
- 1/2 del patrimonio ereditario, se non ci sono figli;
- 1/3, con un solo figlio (al quale andrà un altro terzo);
- 1/4, se ci sono due figli o più (ai quali andrà 1/2 del patrimonio ereditario, da ripartirsi equamente).
Al coniuge, oltre alla legittima, spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare l’uso sui mobili che la corredano, sia se di proprietà solo del defunto o in comune.
Anche il coniuge separato ma non divorziato del defunto gode del diritto delle quote ereditarie del coniuge, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione (art. 548 cod. civ.); questo invece, se al momento dell’apertura della successione percepiva gli alimenti dal coniuge deceduto, ha diritto solo ad un assegno vitalizio.
Legittima a favore dei genitori
E’ prevista una parte legittima nei confronti dei genitori solo se il defunto non ha figli e le quote ereditarie sono così calcolate:
- 1/3 del patrimonio ereditario, se non è presente il coniuge del defunto;
- 1/4 del patrimonio ereditario, se è presente un coniuge del defunto, al quale spetterà 1/2.
Porzione disponibile
La parte di eredità indisponibile si calcola quindi in base ai diversi casi che ci si trova ad analizzare (presenza o meno del coniugi, di un figlio o di più, genitori ecc), e quindi sottratta quella si ottiene la parte invece disponibile con il seguente calcolo:
- Si prendono in considerazione i beni di appartenenza del defunto al momento della morte;
- Si detraggono i debiti;
- Si aggiunge il valore dei beni donati dal defunto finché in vita;
- Sul totale che si è così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre, cioè la porzione disponibile.