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Calcolo delle quote ereditarie

 

Secondo la legge una quota dell’eredità è riservata in favore di alcuni soggetti imparentati in modo stretto con il defunto; questi sono, sempre qualora fossero presenti, il coniuge, i figli e in alcuni casi anche i genitori: a loro spettano di diritto delle quote ereditarie da calcolare caso per caso.

Si parla quindi di “porzione indisponibile”, quella cioè che il defunto non può decidere di lasciare in eredità ad altri soggetti; questa quota viene prefissata a seconda dei casi.

Inoltre la quota dei legittimari non può essere soggetta a delle condizioni (art. 549 cod. civ.) quindi il testatore non può ad esempio scrivere “lascio la casa a mia figlia a patto che si sposi”.

Ma andiamo a vedere nello specifico come si calcolano le quote ereditarie.

Partiamo proprio da quelle che si definiscono quote indisponibili, che quindi spettano ad alcuni soggetti di diritto.

 

Legittima a favore dei figli senza coniuge

 

  • Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario.
  • Due figli o più: 2/3 del patrimonio ereditario (da dividere in parti uguali fra loro).

 

La quota di legittima a favore del coniuge

 

  • 1/2 del patrimonio ereditario, se non ci sono figli;
  • 1/3, con un solo figlio (al quale andrà un altro terzo);
  • 1/4, se ci sono due figli o più (ai quali andrà 1/2 del patrimonio ereditario, da ripartirsi equamente).

Al coniuge, oltre alla quota legittima, spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso sui mobili che la corredano, che sia di proprietà solo del defunto o in comune.

Gode del diritto delle quote ereditarie anche il coniuge separato ma non divorziato, a meno che non sia stata addebitata a lui la separazione (art. 548 cod. civ.); se invece al momento dell’apertura della successione percepiva solo gli alimenti dal coniuge deceduto, ha diritto solo a un assegno vitalizio.

 

Legittima a favore dei genitori

 
Una parte legittima nei confronti dei genitori è prevista solo in assenza dei figli; le quote ereditarie sono così calcolate:

  • 1/3 del patrimonio ereditario, se non è presente il coniuge del defunto;
  • 1/4 del patrimonio ereditario, se è presente un coniuge del defunto, al quale spetterà 1/2.

 

Porzione disponibile

 
Sottratta la parte spettante di diritto ai parenti più prossimi del defunto si ottiene la parte invece disponibile con il seguente calcolo:

  1. Si prendono in considerazione i beni di appartenenza del defunto al momento della morte;
  2. Si detraggono i debiti;
  3. Si aggiunge il valore dei beni donati dal defunto finché in vita;
  4. Sul totale che si è così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre, cioè la porzione disponibile.

 

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