Tutte le coppie che intendono intraprendere la strada dell’adozione sanno che si prospetta davanti a loro un lungo e tortuoso cammino.
La procedura è stabilita dalla legge e gestita dal Servizio Sociale, al fine di garantire il diritto del minore ad avere una famiglia che possa in maniera adeguata rispondere alle sue necessità affettive e materiali.
Sono possibili due diversi percorsi, quello dell’adozione nazionale o internazionale.
Ma partiamo dai requisiti necessari per poter fare la richiesta di adozione di un bambino, italiano o straniero che sia.
Requisiti
Possono adottare le coppie che sono sposate da almeno tre anni o che tra convivenza e matrimonio raggiungano questo traguardo; tra gli aspiranti genitori adottivi e il bambino devono esserci almeno 18 anni di differenza ma non più di 45 per uno dei due e 55 per l’altro e devono essere giudicati idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore.
Ma quale strada è preferibile intraprendere, quella dell’adozione nazionale o internazionale?
Adozione nazionale
L’adozione nazionale avviene quando un minore viene dichiarato adottabile dal tribunale per i minori del territorio nazionale; il minore è quindi residente in Italia ed è dichiarato in stato di abbandono e quindi adottabile.
Una volta avviato il processo, il minore e la coppia vengono assistiti dai Servizi Sociosanitari, che hanno il compito di riferire le loro valutazioni al Tribunale dei minori, assicurando anche il sostegno necessario; si procede prima con l’affidamento e se ha questo ha esito positivo il Tribunale decreta l’adozione.
Adozione internazionale
Tramite l’adozione internazionale le coppie italiane hanno la possibilità di adottare un bambino straniero, accogliendolo con la sua storia, le sue origini e la sua cultura.
I coniugi devono ricevere l’idoneità dal Tribunale dei Minori ed entro un anno possono rivolgersi a un ente autorizzato per le adozioni internazionali, così da poter iniziare la procedura presso il paese che hanno scelto.
Lo stato di origine del minore lo deve dichiarare in stato di abbandono, adottabile e se è firmatario della Convenzione dell’Aja, o ha stipulato un accordo bilaterale con l’Italia, il suo provvedimento di adozione ha gli stessi effetti dell’adozione nazionale.
I Servizi sociosanitari seguiranno il bambino per almeno il primo anno in Italia e terranno informato il Tribunale per i Minorenni sul suo inserimento, segnalando eventuali difficoltà.
Con l’adozione nazionale o internazionale il bambino diventa figlio legittimo degli adottanti, ne assume il cognome perdendo quello di origine; cessano così anche i rapporti giuridici con la famiglia d’origine.
Tutte le coppie interessate all’adozione nazionale o internazionale devono obbligatoriamente rivolgersi al Servizio Adozioni del proprio territorio per ricevere tutte le informazioni, partecipare ai corsi di preparazione e intraprendere l’indagine psicosociale, necessaria per presentare la domanda di adozione nazionale o internazionale.