contratti di convivenza

Cosa sono i contratti di convivenza

 

Le coppie non sposate che però convivono possono usufruire dei contratti di convivenza, che non sono altro che degli accordi con i quali vengono stabilite le regole di convivenza attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed alcuni aspetti limitati dei rapporti personali.

I contratti di convivenza possono essere stipulati dal 2 dicembre 2013 presso un qualsiasi studio notarile e sono messi a punto dal Consiglio notariato.

Questo nuovo strumento di regolamentazione è arrivato proprio per riempire il buco legislativo col quale si trovavano a fare i conti le “coppie di fatto”, che a differenza di quelle legittime, non sono legate dal vincolo del matrimonio, ma convivono anche con eventuali figli.

Anche se la nostra società ha sempre attribuito una formale superiorità alle coppie sposate, negli ultimi anni è andata incontro al mutamento dei costumi sociali, e le coppie non coniugate hanno acquisito maggiore rilevanza giuridica, con una conseguente tutela.

Gli elementi costitutivi delle coppie di fatto, e quindi della convivenza sono:

  • Mancanza di contratto matrimoniale;
  • Coabitazione qualificata, la coppia quindi vive nella stessa casa che è “qualificata” a realizzare una comunanza di vita spirituale e materiale, del tutto simile a quella matrimoniale;
  • Riconoscimento sociale, sono quindi escluse le convivenze segrete o di breve durata, che non sono conosciute nell’ambiente sociale;
  • Relazione stabile, che deve mirare alla realizzazione di una comunione di vita sia spirituale che materiale.

I contratti di convivenza possono essere sottoscritti in qualsiasi momento della convivenza, sono redatti dal notaio al quale la coppia si rivolge per stabilire, in base alle proprie esigenze specifiche, ad esempio le regole del proprio assetto patrimoniale, potendo anche tutelare la parte debole della coppia sotto questo aspetto, ma non solo.

E’ infatti possibile disciplinare diversi aspetti:

  • Modalità di partecipazione alle spese comuni, o nell’attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • Criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo anche definire un sorta di regime di comunione o separazione dei beni);
  • Modalità d’ uso della casa, che sia di proprietà di uno solo o di entrambi i conviventi o sia in affitto;
  • Modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza utili a evitare eventuali discussioni e rivendicazioni;
  • Facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora risulti compromessa la capacità di intendere e di volere di una delle parti), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Stipulando i contratti di convivenza nascono dei veri e proprio obblighi giuridici per le parti, che se violati possono essere causa di un intervento da parte del Giudice; sono inoltre ammesse delle clausole che riguardano il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, che possono anche essere modificate in base al loro interesse.

Per i contratti di convivenza è prevista la facoltà di recesso, sempre stabilita con apposite clausole inserite nell’accordo.

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